Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.

Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.

×
NORMATIVE & INFORMAZIONI
05/11/2014
Dal 3 novembre è diventato obbligatorio annotare sulla carta di circolazione il nome di chi ha a disposizione un veicolo per più di 30 giorni. Con una circolare del Ministero dei Trasporti sono state pubblicate le norme che regolano "l'intestazione temporanea dei veicoli"  e che mirano a individuare più facilmente i responsabili delle infrazioni e scoprire le intestazioni fittizie. Per mettersi in regola è necessario rivolgersi alla Motorizzazione e aggiornare la Carta di Circolazione: ogni variazione costa 25 euro (16 di imposta di bollo e 9 di diritti della Motorizzazione). Se i nomi indicati su patente e carta di circolazione non coincidono si andrà incontro ad una multa di € 705,00 più il ritiro della carta di circolazione. Il campo di applicazione della normativa però non è molto ampio grazie ad una serie di esenzioni. Innanzitutto la norma non riguarda i familiari conviventi, a patto che risiedano allo stesso indirizzo. Inoltre non verrà sanzionato chi prende in prestito l'auto privata di un parente o di un amico in quanto questo tipo di accordo non è accompagnato da nessun documento scritto che possa attestare l'inizio della "locazione gratuita" e di conseguenza la scadenza dei 30 giorni. Inoltre l'obbligo dell'intestazione temporanea del libretto non è retoattiva, quindi chi aveva già a disposizione un'auto non di proprietà  già prima del 03 novembre non è interessato. Le nuove disposizioni non valgono peraltro per chi è iscritto all'Albo degli Autotrasportatori, per i taxi, i noleggi con conducente e gli autobus, nonchè per tutte le imprese che danno in comodato le auto aziendali ai propri dipendenti.
Leggi di Più...
29/05/2014
La risposta non è poi così semplice perchè, non essendo un'operazione di manutenzione periodica prevista nei tagliandi, non esiste una tempistica predefinita. Possiamo però consigliare di farlo ogni due anni o ogni 60.000 km. Un altro fattore indice che è giunto il momento di ricaricare il clima è la capacità del climatizzatore stesso di rinfrescare l'abitacolo: se l'aria che fuoriesce non è piuù fredda (di norma esce a 5°) e se il tempo necessario a rinfrescare l'abitacolo è troppo, sicuramente il vostro impianto di climatizzazione ha bisogno di un check-up.
Leggi di Più...
19/05/2014
La legge prescrive la marcatura M+S. Questi pneumatici, se impiegati nel periodo invernale, possono avere un codice di velocità inferiore a quello previsto per il veicolo, ma non inferiore a Q (160 km/h) secondo la direttiva 92/23/CE. E' però necessario ricordare al conducente che tale limite dovrà essere esposto con una indicazione visiva interna alla vettura (adesivo). Nel caso in cui la carta di circolazione indichi varie misure alternative di pneumatici, il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, con la comunicazione 335M361 del 30/09/04 chiarisce che è possibile equipaggiare gli autoveicoli con pneumatici invernali corrispondenti ad una qualsiasi delle misure indicate sulla Carta di Circolazione: per questi pneumatici non sono previste limitazioni di periodo d'uso a patto che il codice di velocità sia identico a quello dell'equivalente misura estiva. Altrimenti per l'invernale sussiste la limitazione al solo periodo invernale
Leggi di Più...
29/11/2013
STOP alle Ordinanze Pneumatici Invernali diverse da Provincia a Provincia. Il ministero dei trasporti unifica le Ordinanze Pneumatici Invernali 2013 – 2014 indicando come periodo 15 Novembre – 15 Aprile.

Nel periodo invernale, gli enti proprietari o concessionari di strade possono, (ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera e, del decreto legislativo n. 285/1992), prescrivere che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Ai fini della necessaria uniformità si dispone che il periodo interessato dall’obbligo sia ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile e che il provvedimento sia redatto utilizzando come riferimento il modello in allegato A.

Si ricorda inoltre che per la stagione invernale 2014/2015, sarà apportata una modifica per quanto concerne la gommatura M+S, che dovrà riportare anche il simbolo della montagna e il fiocco di neve, onde evitare di incorrere in senzioni pecuniarie.

Leggi di Più...
11/06/2013
Collaudo e revisione impianti Gpl-Metano

Gli impianti a metano e gpl montati sui veicoli a motore debbono essere obbligatoriamente collaudati  in sede di prima installazione e/o sostituzione delle bombole ed altresì sono oggetto di controllo anche in sede di revisione periodica ex art 80 C.d.s.La verifica e  l’approvazione (collaudo) avviene da parte del  Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex Motorizzazione Civile) che rilascia, in caso di verifica positiva, un adesivo da apporre sulla carta di circolazione riportante alcuni dati significativi dell’impianto. Per quanto riguarda la possibilità di circolare nel periodo intercorrente tra il montaggio dell’impianto fino alla data del collaudo e quindi dell’aggiornamento della carta di circolazione vedi la circolare PROT. N. 14998/23.30 del  13.2.2009 disponibile sul nostro sito nella Sezione Normativa di settore.

Bisogna fare un distinguo tragli impianti a Gpl e quelli a Metano:
Le vetture equipaggiate con impianto GPL avente serbatoio di fabbricazione antecedente alla data del 31 dicembre 2000 sono munite di un apposito certificato  indicante anche la data di scadenza dello stesso; Allo scadere dello stesso il proprietario, per non incorrere nelle sanzioni previste dall’art 79 del C.d.s (che si riporta in basso) o aggiorna l’impianto provvedendo alla sostituzione del serbatoio oppure provvede a far rimuovere l’impianto stesso ripristinando l’alimentazione del veicolo alla sola benzina. Quest’ultima operazione avviene sempre previo collaudo presso l’MCTC che aggiorna anche la carta di circolazione.

Dal 1 gennaio 2001 il certificato per serbatoi di GPL non viene più rilasciato in quanto gli stessi risultano omologati ai sensi dei Regolamenti
ECE 67 e ECE 67/01. I serbatoi che rispondono alle norme del Regolamento ECE riportano sulla targhetta (del serbatoio) una marcatura del tipo "Ex 00 0000"ove:
- la "x" è un numero che rappresenta il paese ove è stato omologato (ad es.: per l'Italia "E3");
- i restanti caratteri rappresentano il numero di omologazione.

Il serbatoio gpl, in questo caso ha validità decennale e secondo quanto previsto dalla circolare n. B76/2000/MOT del 16/11/2000 del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture(disponibile nella sezione Normativa di settore)  il decimo anno di utilizzo deve intendersi decorrente:
· dalla data del collaudo dell’impianto GPL in caso di installazione dello stesso successivamente all’immatricolazione del veicolo;
· dalla data della prima immatricolazione del veicolo, se questo è allestito sin dall’origine con impianto GPL.

 Anche in questo caso allo scadere dello stesso il proprietario, per non incorrere nelle sanzioni previste dall’art 79 del C.d.s (che si riporta in basso) o aggiorna l’impianto provvedendo alla sostituzione del serbatoio oppure provvede a far rimuovere l’impianto stesso ripristinando l’alimentazione del veicolo alla sola benzina. Entrambe le operazioni  avvengono sempre previo collaudo presso l’MCTC che aggiorna anche la carta di circolazione.  
Per le autovetture alimentate a METANO, una volta effettuato il primo montaggio e relativo collaudo presso la MCTC le bombole  vanno controllate ogni 5 anni.
 
In Italia esiste un apposito organismo denominato GFBM SpA (Gestione Fondo Bombole Metano), finanziano attraverso appositi fondi che provvede gratuitamente alla revisione periodica (ogni cinque anni) per qualunque utente si rechi in sede con serbatoi scaduti, svuotati del metano, privi di valvole e smontati dall'autovettura. Qualora invece le operazioni di revisione delle bombole sono svolte da un installatore,  i relativi costi sono a carico del proprietario del veicolo.
 
Ogni bombola reca in posizione ben visibile una punzonatura che indica matricola, caratteristiche e  la data di scadenza della stessa. Sul veicolo deve essere apposto altresì un  cartellino plastificato Gestione Fondo Bombole Metano di colore azzurro-verde, rilasciato dall'installatore dei componenti (in caso di installazione dell'impianto) o al momento della sostituzione dei serbatoi (in caso di collaudo quinquennale degli stessi) e deve recare l'annotazione della loro scadenza (mese ed anno), la targa del veicolo ed il timbro della ditta che ha eseguito le operazioni.
Nel caso di vetture prodotte di seria con  l'alimentazione a metano , la targhetta che prova la validità dei serbatoi è applicata nello sportellino per la carica del carburante.
 
SANZIONI
Per quanto concerne il sistema sanzionatorio è prevista, in caso di  mancato aggiornamento della carta di circolazione a seguito
di installazione o sostituzione di impianto a metano/gpl, la sanzione amministrativa da euro 389 a 1559 con la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione (commi 3 e 4 art 78 cds). Mentre, nel caso in cui si circola con bombola del metano/gpl oltre la data di scadenza trovando applicazione i commi 1 e 4 dell’art 79 cds la sanzione pecuniaria sarà di euro 78 nel minimo e 311 nel massimo.
Gli artt. 78 e 79 del C.d.s  che si riportano di seguito :
 
Art. 78 - Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione
 1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
 
Art. 79 - Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.
2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.
3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311. La misura della sanzione è da euro 1.036 a euro 10.360 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9 bis e 9 ter.
 
<fonti varie>
Leggi di Più...
11/06/2013
Revisione auto scadenza: tre parole che spesso innescano vari dubbi, in sostanza ogni quanti anni si deve effettuare la revisione dei veicoli? La scadenza in realtà non è fissa e varia da uno a quattro anni in relazione al fatto se sia la prima dopo l'immatricolazione o una delle successive e in base alla tipologia del veicolo.

Revisione delle auto, ogni quanto farla? vediamo nel dettaglio i termini.
La prima revisione è obbligatoria dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, entro il termine del mese di rilascio della carta di circolazione. I successivi controlli devono essere effettuati invece con scadenza biennale e sempre entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.

Queste scadenze si applicano per autovetture, autocaravan, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg e dal 2003 motoveicoli e ciclomotori.
La revisione è invece obbligatoria con cadenza annuale per le autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente, per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose e i rimorchi di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg, gli autobus, le autoambulanze e i veicoli atipici (ad esempio, le auto elettriche leggere da città).

Chiunque circoli con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti.L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione.
Il veicolo autorizzato dall'organo accertatore può raggiungere un luogo di custodia  indicato dal trasgressore per la via più breve e il meno tempo possibile e ha il permesso successivo di raggiungere solo ed esclusuvamente il luogo di effettuazione della revisione.

Leggi di Più...
01/04/2013

Il gancio traino è fondamentale nel caso in cui si abbia una roulotte, un carrello tenda o un carrello adibito al trasporto di merce. Questi devono essere in grado di assicurare facilità di utilizzo e sicurezza. Tutti i ganci traino devono superare il collaudo per accertarne la robustezza e per ottenere l’omologazione. Sul mercato è possibile trovare ganci traino sia nuovi che usati di qualità e con materiali avanzati. Alcuni veicoli sono venduti con il gancio traino installato. Anche le case automobilistiche producono le loro auto con la predisposizione per l’installazione di un gancio da traino.

 

Leggi di Più...
01/01/2013

Dal 2002 i veicoli in garanzia per la manutenzione ordinaria non sono più obbligati a sottostare all'obbligo di recarsi esclusivamente presso la rete di assistenza ufficiale della casa venditrice. Lo stabilì nel maggio 2002 il Regolamento 1400/2002 CE (detto anche Monti) e lo ha più recentemente riconfermato il Regolamento UE 461/2010

Lo scopo della direttiva, tradotta in un regolamento europeo vincolante per tutti i paesi della Comunità Europea, è sostanzialmente contrastare le pratiche che limitano la possibilità dei consumatori di scegliere i propri fornitori.

Con la Direttiva Monti puoi comprare l’auto dove preferisci e far eseguire la necessaria manutenzione dove meglio credi, purché l’officina risponda a precisi requisiti, disponga delle informazioni della casa costruttrice ed utilizzi ricambi originali o di qualità corrispondente, senza che ti possa essere negata l’applicazione della garanzia del costruttore in caso di necessità.

La nostra officina è in grado di fornire l’idonea certificazione legale riconosciuta dalle case costruttrici automobilistiche a tutela e mantenimento della garanzia.

 

Leggi di Più...